Vengono smentite le precedenti interpretazioni rese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e viene confermato un precedente favorevole al riguardo, il parere del Consiglio di Stato del 15 marzo 2011 nell’affare n. 678/2010, ove si afferma che quando sussista il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, e la relativa tassa deve gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.
Decisiva l’esclusiva. Niente da fare per l’Inps: dovrà rassegnarsi a restituire all’ex dipendente tutte le tasse versate dal lavoratore quando era impiegato all’ufficio legale dell’istituto (nota della sentenza ndr).
Non ha convinto l’interpretazione della Corte dei conti secondo cui la tassa doveva ritenersi «strettamente personale» perché legata all’integrazione del requisito professionale previsto per svolgere il rapporto con l’ente.
Decisiva è invece l’esclusività del rapporto che lega all’amministrazione: l’opera professionale risulta garantita nell’ambito della subordinazione, la tassa annuale da pagare all’Ordine rientra fra i costi per lo svolgimento dell’attività e deve dunque gravare sull’ente datore, che è l’unico beneficiario delle prestazioni. L’amministrazione deve rimborsare perché la quota annuale per l’iscrizione all’albo non può ritenersi riconducibile alla retribuzione e ha un regime tributario incompatibile con le spese sostenute nell’interesse della persona, come quelle affrontate per gli studi universitari e per l’acquisizione dell’abilitazione professionale. L’analogia con il contratto di mandato, poi, è rilevata laddove nel lavoro dipendente si configura l’assunzione a compiere l’attività per conto e nell’interesse altrui: così è il datore che deve fornire i mezzi necessari al dipendente come il mandante al mandatario.
http://thedailynurse.eu/blog/2015/05/dipendenti-iscritti-agli-albi-la-tassa-la-paga-la-pubblica-amministrazione/
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