mercoledì 6 maggio 2015

Rappresentanza Sindacale Unitaria Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118

REGOLAMENTO 

PREMESSA
La Rappresentanza Sindacale Unitaria ( R.S.U.) è rappresentativa di tutti i lavoratori dell’ ARES 118   in servizio, nonché di tutti quelli assunti o in essa trasferiti dopo la sua elezione , ed è lo strumento sindacale di espressione della loro volontà.
Ogni intervento dovrà tendere alla ricerca dell’unanimità , sia all’interno della R.S.U. e sia nei luoghi deputati alle decisioni , affinché tra i lavoratori e i delegati R.S.U. vi sia compenetrazione ed identità di posizioni.

DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente regolamento si applica alla RSU dell’ ARES 118  sulla base delle norme contenute nell’accordo collettivo nazionale quadro (ACNQ) del 7 Agosto 1998  per la costituzione delle RSU e successive modifiche e Statuto dei Lavoratori.

COMPITI E FUNZIONI
La RSU subentra alle RSA o ad analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate e ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali in ambito della Contrattazione Integrativa Aziendale  e dei poteri riguardanti l’ esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
Promuove e sviluppa la cultura della sicurezza nei singoli luoghi di lavoro  eleggendo i Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza.

DIRITTI , PERMESSI . LIBERTA’ SINDACALI E TUTELE
In favore della RSU sono garantiti complessivamente i seguenti diritti :
a) permessi retribuiti di cui all’art. 6 dell’ ACNQ del 7.8.1998 ;
b) di indire le assemblee dei lavoratori nel rispetto del numero del monte ore assegnato alla RSU , durante l’orario di sevizio ;
c) di usufruire di locali per riunioni e di luoghi di affissione secondo le vigenti disposizioni ;
d) di indire lo stato di agitazione , di sciopero e/o altre forme di lotta nel rispetto delle norme di Legge ;
e) di esercitare le azioni di cui  all’art. 28 Legge 300 del 29.5.1970;

ARTICOLO 1
ORGANI DELLA R.S.U.
Sono organi della RSU :
1) Consiglio Generale Delegati R.S.U.
2) Coordinatore 
3) Segreteria R.S.U.
4) Delegazione Trattante R.S.U.
5) Vice Coordinatore

ARTICOLO 2
DURATA E SOSTITUZIONE DELL’INCARICO 
Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U. le OO.SS. rappresentative, congiuntamente e disgiuntamente  assumono l’iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo.
1) I componenti della RSU restano in carico per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2) In caso di dimissioni di uno dei componenti lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti , appartenente alla medesima lista.
3) Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti della RSU  non possono concernere un numero superiore al 50%  degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste all’A.C.N.Q. del 7.8.1998.
4) Le dimissioni devono essere formulare per iscritto all’Ufficio Relazioni Sindacali, contestualmente al nominativo del subentrante  e , mediante affissione all’albo delle comunicazioni , ai lavoratori ed al C.G. RSU.
5) Le assenza devono essere comunicate per iscritto  entro 3 gg dall’evento alla Segreteria della R.S.U. (fatte salve le eccezioni di forza maggiore ).
6) Il componente della R.S.U. che risulti essere assente ingiustificato per tre volte anche non consecutive , è sottoposto a provvedimenti sanzionatori da parte del Consiglio Generale della R.S.U. , da graduale  in funzione dell’incarico rivestito dallo stesso negli Organi della R.S.U. e precisamente :
a) alla prima assenza ingiustificata sarà applicata una note di biasimo la apporre al verbale delle presenze 
b) alla terza assenza ingiustificata sarà automaticamente applicata la sanzione per la decadenza dagli incarichi ricoperti dal delegato (Es. componente della delegazione trattante, commissioni, etc. ...) e lo stesso non potrà essere designato ad altri incarichi per un periodo di sei mesi.
7) Il componente  della R.S.U. che non presti più servizio all’ARES 118 (pensionamento, trasferimento,comando presso altre amministrazioni, etc. ...) “decade automaticamente “ dalla carica di componente della R.S.U. così come precisa e chiarisce la Circolare esplicativa n° 3072 del 8.4.2004 dell’ARAN , e sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.


ARTICOLO 3
INCOMPATIBILITA’ DALLA CARICA DI COMPONENTE R.S.U.
La carica di componente della R.S.U. è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali (componenti CRAL, Consigliere Comunale, Consigliere Circoscrizionale ) o carica esecutiva nei partiti e/o movimenti politici.
Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli Statuti delle rispettive OO.SS.
Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza dalla carica di delegato R.S.U. , la quale dichiara decaduto il componente e provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista, dandone comunicazione scritta all’Amministrazione , all’interessato e ai lavoratori , mediante affissione in apposite bacheche o punti di timbratura presenti in Azienda.

ARTICOLO 4
CONSIGLIO GENERALE DELEGATI DELLA R.S.U.
a) Il CGD della R.S.U. è convocato, di norma, una volta al mese, in un giorni prefissati ( primo Mercoledì di ogni mese ) con specifici O.d.G. anche fuori orario di servizio.
b) E’ convocato altresì in via straordinaria , con O.d.G. specifico, su richiesta scritta di almeno il 50% dei componenti R.S.U. e la data dell’adunanza, stabilita nella convocazione   deve essere prevista trascorsi almeno 5 gg.  dalla notifica della stessa al Coordinatore.
c) Le convocazioni con O.d.G. dovranno essere  inviate ai referenti delegati R.S.U. di ogni O.S. per iscritto via mail ,  fax e/o telefonica ed affisse in apposita bacheca della R.S.U. o nei punti di timbratura presenti in Azienda, di norma almeno 5 gg. Prima (fatte salve le causa di forza maggiore).
Tutte le riunioni possono essere annullate con preavviso minimo di 48h.
d) Le riunioni sono ritenute valide qualora risulti presente almeno il 50% + 1 % e  se non si raggiunge la maggioranza, la riunione sarà riconvocata.
e) Le decisioni del C.G.D. sono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese. La richiesta del voto segreto deve essere appoggiata dal 50% dei presenti.
f) Le sedute del C.G.D. R.S.U. non avranno luogo in coincidenza dei Congressi Nazionali,Provinciali e Regionali delle OO.SS. e di manifestazioni e/o scioperi.
g) Il Consiglio Generale Delegati RSU  promuove , periodicamente, assemblee informative  con cadenza mensili , sul territorio laziale, per comunicare ai lavoratori sulle attività svolte dalla R.S.U. Tale pratica può essere estesa anche nelle convocazioni del Consiglio Generale R.S.U. 
h) Per favorire le prerogative sindacali ,collettive ed individuali, il Consiglio Generale R.S.U. dedica il proprio monte ore di agibilità nella  quota del 20 % del dato complessivo di agibilità certificato dall’Azienda , dopo le elezioni della R.S.U.
i) Viene altresì ripartita la restante quota dell’80% di agibilità certificata, con metodo proporzionale, alle singole Organizzazioni Sindacali presenti nel Consiglio Generale R.S.U. 
j) Qualora il 20% delle agibilità sindacale   dedicato al corretto funzionamento della R.S.U.  verrà completamente esaurito sarà compito del Consiglio Generale R.S.U. individuare forme di compensazione.

ARTICOLO 5
COMPITI DEL CONSIGLIO GENERALE R.S.U.
1) Approva il Regolamento RSU e/o le sue eventuali modifiche.
2) Elegge il Coordinatore della R.S.U. – Vice Coordinatore – Segreteria Organizzativa.
3) Elegge i componenti della delegazione trattante R.S.U. nel numero massimo di 9 (nove) componenti.
4) Da mandato alla delegazione trattante R.S.U. per la sottoscrizione degli accordi con l’Amministrazione dopo aver discusso ed approvato le materie oggetto di trattativa.
5) Valuta e ratifica eventuali modifiche significative a seguito della trattativa con l’Azienda.
6) Convoca l’Assemblea Generale dei lavoratori.
7) Promuove e delibera forme di consultazione tra i lavoratori. 
8) Nomina il componente dell’Ufficio di Segreteria .
9) Nomina i componenti delle  Commissioni permanenti e/ o temporanee.


ARTICOLO 6
DELEGAZIONE TRATTANTE
La delegazione trattante R.S.U. è proposta ed approvata dal Consiglio Generale dei Delegati e rappresenta la volontà del Consiglio Generale RSU in merito alle materie e/o problematiche , oggetto di contrattazione, discusse all’interno del Consiglio Generale RSU stesso, ed è abilitata alla rappresentanza della RSU nei confronti dell’Azienda  sulle piattaforme rivendicative in sede di contrattazione aziendale.
La delegazione trattante può in caso di convocazione urgente da parte dell’Amministrazione assumere impegni di pre-intesa ratificandoli successivamente in Assemblea Generale RSU

ARTICOLO 7
ATTRIBUZIONI DEL COORDINATORE E VICE COORDINATORE 
1) Convoca il Consiglio Generale Delegati RSU.
2) Cura la tenuta di tutti gli atti relativi al funzionamento della RSU.
3) Coordina la delegazione trattante RSU in coerenza con il mandato ricevuto dal Consiglio Generale ed è titolato alla rappresentanza formale della stessa R.S.U. .
4) Garantisce l’esercizio e l’utilizzo delle agibilità sindacali a tutti i componenti del Consiglio Generale , secondo quanto previsto dell’A.C.N.Q. del 7.8.1998.
5) Viene coadiuvato ed affiancato,  dai relativi compiti e funzioni, da un Vice Coordinatore nominato dal C.G.D. RSU .
6) in caso di una  assenza  del Coordinatore le sue funzioni saranno surrogate in toto dal Vice Coordinatore
7) Per l’esercizio del mandato il Coordinatore ed il Vice Coordinatore  saranno coadiuvati da una Segreteria con funzioni amministrative.

ARTICOLO 8
SEGRETERIA
L’ufficio di segreteria coadiuva il Coordinatore ed il Vice Coordinatore  svolgendo esclusivamente compiti di raccordo e coordinamento finalizzati al corretto funzionamento amministrativo della delegazione trattante RSU e del Consiglio Generale dei Delegati RSU.
L’ufficio di segreteria è formato da 1 (uno)  componente designato dal CGD RSU.

ARTICOLO 9
COMPITI E FUNZIONI DELLA SEGRETERIA
Raccoglie documenti, informazioni, Leggi, delibere o qualsiasi atto amministrativo dell’Azienda utili all’attività della R.S.U con cadenza mensile e li rende disponibile ad ogni singolo delegato.
Trasmette le convocazioni  delle riunioni ordinarie e straordinarie della RSU per mail, iscritto e/o per via fax , telefonica o mediante affissione presso l’apposita bacheca o presso i punti di timbratura presenti in Azienda.
Redige i verbali delle riunioni del C.G.D. RSU e della delegazione trattante,affiggendoli in bacheca e fornisce copia ai singoli delegati R.S.U.
Prenota le aule o gli ambienti deputati alle riunioni.
Cura la tenuta della contabilità dei permessi sindacali rispettando i criteri dell’A.C.N.Q. del 7.8.1998 e successive modifiche.

ARTICOLO 10
COMMISSIONI PERMENENTI E/O TEMPORANEE
Il Consiglio generale dei Delegati RSU approva a maggioranza la costituzione e la nomina di Commissioni di lavoro permanenti o temporanee su argomenti o problematiche sindacali definendone anche il numero dei componenti.
La durata dei lavori delle Commissioni temporanee è stabilito dalla delegazione trattante R.S.U. con un massimo di 10 gg. (prolungato a 15 gg, su richiesta scritta , motivata al Coordinatore ed al Vice Coordinatore.
ARTICOLO 11
NORME FINALI
Per ogni eventuale modifica , sostituzione sia totale che parziale degli articoli del presente regolamento è necessaria una maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati.
In caso di emanazioni legislative superiori e/o contrattuali, su materie del presente regolamento , lo stesso dovrà adeguarsi a tali disposizioni.


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