giovedì 12 settembre 2013

Il D.L. 31 agosto 2013 n.101 (cosiddetto Decreto Letta), interviene in materia di previdenza per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni

Il Decreto Letta (DL 31 agosto 2013 n.101)

Descrizione e chiarimenti

Il D.L. 31 agosto 2013 n.101 (cosiddetto Decreto Letta), interviene in materia di previdenza per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni attraverso due interpretazioni autentiche che sgombrano il campo da equivoci e letture contrastanti che erano seguite all'emanazione del c.d Decreto Salva Italia - Riforma delle pensioni Fornero.

In particolare:

si riconferma quanto stabilito nel salva italia a proposito del diritto acquisito a poter andare in pensione secondo le regole ante Fornero, per tutti coloro che, alla data del 31 dicembre 2011, avevano maturato i requisiti di accesso alla pensione secondo una qualsiasi delle vecchie regole (sistema delle quote, 40 anni di contributi, 61 anni di anzianità per le donne, 65 anni di età per la pensione di vecchiaia).

A tal proposito giova ricordare che il Ministero della Funzione Pubblica con una circolare (la n.2 del 2012), faceva derivare, da questa norma, un obbigo per l'Amministrazione di collocare a riposo al compimento del 65° anno di età tutti coloro che, nel 2011, erano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al trattamento pensionistico.

Contro tale interpretazione era intervenuto il TAR del Lazio che, con sentenza del 7 marzo 2013, aveva statuito che non si poteva trasformare una condizione ad esercizio facoltativo del lavoratore, in un obbligo di pensionamento.

Con l'interpretazione del D.L.101, di fatto si torna al regime previsto dalla circolare n.2, in quanto si ribadisce che il conseguimento da parte del lavoratore delle pubbliche amministrazione di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente all'entrata in vigore della Fornero;
si precisa, inoltre, che il limite ordinamentale previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente al 22 dicembre del 2011 - data di emanazione del Salva Italia - non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce limite non superabile se non per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile al collocamento a riposo.

In altri termini, al raggiungimento del 65° anno di età (limite ordinamentale per la stragrande maggioranza dei dipendenti), si dovrà verificare se il lavoratore ha raggiunto, a qualsiasi titolo, i requisiti per l'accesso alla pensione: solo in questo caso scatta l'obbligo, per l'Amministrazione, di porre a riposo il lavoratore.

Paolo CAMARDELLA
Fp Cgil Roma e Lazio

Nessun commento:

Posta un commento