mercoledì 28 novembre 2012

Nota su ritenuta del 2,5% e Tfr

Dopo tante discussioni sugli effetti dell'articolo 12, comma 10, del DL 78/2010 che, ricordiamo, modificava le modalità di calcolo dei trattamenti di fine servizio, siamo giunti, dopo la sentenza della Corte costituzionale, al decreto legge 185/2012. Con tale ultimo decreto viene abrogata, con effetto retroattivo, la norma del DL 78 e, correttamente e contestualmente, vengono salvaguardati i diritti di coloro che, usciti dal lavoro nel corso del 2011 o 2012, hanno percepito importi di TFS inferiori o superiori a quello spettante per effetto dell'applicazione del suddetto articolo 12, comma 10. Coloro che hanno ricevuto importi maggiori a quelli spettanti non dovranno restituire niente, mentre quelli che hanno percepito importi inferiori riceveranno il differenziale e ciò avverrà con provvedimenti d'ufficio (attenzione ai termini di prescrizione!). Sostanzialmente con l'abrogazione del comma 10 (pur anche nella dovuta attesa della conversione in legge del decreto) il TFS ritorna ad essere calcolato nella sua interezza, non più su quote ( prima quota sulle anzianità contributive maturate al 31/12/2010, seconda quota con accantonamenti determinati annualmente a partire dal 2012), con le regole ante Dl 78/2010, ovvero: SSN e AALLIndennità Premio di Servizio (IPS) = Retribuzione utile ultimo anno/15*80%*numero anni contribuzioneStatali (Ministeri, Ag. Fiscali, Pcm, ecc)Indennità di buonuscita (IBU) = Retribuzione utile ultimo anno/12*80%*numero anni contribuzioneEnti pubblici non economiciIndennità di anzianità = Retribuzione utile ultimo anno/12*numero anni servizio utile.È utile rammentare che tali regole valgono per i lavoratori già in servizio al 31/12/2000.Diversamente, per i lavoratori pubblici (in regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro) assunti a partire dal 1/1/2001 vige il regime del Trattamento di fine rapporto (TFR) determinato sulla base di accantonamenti annuali, applicando alla retribuzione utile una aliquota del 6,91%, rivalutati annualmente sulla base della somma di un indice fisso dell'1,5% e di un indice variabile pari al 75% dell'inflazione rilevata nell'anno di rivalutazione. Da alcune parti ancora viene posta la questione della ritenuta del 2,5%. Dato per inteso che, ad eccezione dei lavoratori degli enti pubblici non economici, la ritenuta contributiva del 2,5% è dovuta da tutti i lavoratori in regime di TFS (Trattamento di fine servizio: IPS e IBU). Più articolato è il ragionamento per tutti i lavoratori pubblici contrattualizzati e assunti dal 1° gennaio 2001 in poi che sono in regime di TFR e si trovano sulla busta paga una ritenuta del 2,5%. Per essi la regolamentazione per la gestione del trattamento economico consegue all'applicazione dell'articolo 6 dell'Accordo Quadro del 29/7/1999 recepito nel DPCM del 20/12/1999. Accordo Quadro e DPCM che regolano in modo figurativo la ritenuta del 2,5% per coloro che, assunti a decorrere dal 1/1/2001, sono in regime di TFR. Altrettanto vale per coloro che, in regime di TFS, optano per il regime TFR (per questi tale condizione si verifica con l'adesione ai Fondi di previdenza complementare di riferimento: Perseo per SSN e Regioni e AALL; SIRIO per Ministeri, Ag. Fiscali, Enti pubblici non economici, Cnel, Enac, Università e Ricerca). Come è noto, per i lavoratori in regime di TFR l'ammontare degli accantonamenti annuali il Codice civile lo pone integralmente a carico del datore di lavoro e nella stessa ottica si pone l'articolo 6 dell'Accordo Quadro del 29/7/1999; accordo che, ricordiamo, si applica ai lavoratori pubblici contrattualizzati. L'accordo si pone il problema del differente imponibile fiscale che si andrebbe a generare fra due lavoratori di pari qualifica di cui uno in regime di TFS, per il quale vige l'obbligo del contributo previdenziale del 2,5%, e l'altro in regime di TFR per il quale non vige a tal fine nessun obbligo contributivo. La soluzione prevista nell'accordo è stata che, al fine di uniformare l'imponibile fiscale con chi in regime di TFS subisce la ritenuta del 2,5%, nel caso dei lavoratori in regime di TFR anziché ridurre il trattamento economico di riferimento gli venga operata in modo figurativo una ritenuta del 2,5%. È quindi sulla base di tale presupposto che anche i lavoratori in regime di TFR trovano nel loro cedolino stipendiale una ritenuta del 2,5%, ma come detto si tratta di un meccanismo di tipo figurativo relativo sia al trattamento economico di riferimento che alla ritenuta stessa. La scelta dell'accordo di mantenere comunque il trattamento economico di riferimento senza alcuna riduzione è stata operata in ragione di non determinare un danno ai fini pensionistici; a tal fine il calcolo dei contributi pensionistici viene effettuato sulla retribuzione di riferimento senza riduzione alcuna.In conclusione: per i lavoratori in regime di TFS vige l'obbligo del contributo previdenziale del 2,5%; per i lavoratori in regime di TFR (assunti post 31/12/2000) il prelievo del 2,5% è regolato dall 'Accordo Quadro del 29/7/1999 e si basa su un metodo figurativo e pertanto, allo stato dei fatti, nessuno deve chiedere alcuna restituzione. Per quanto riguarda i lavoratori in regime di TFR si può dire che si tratta di un sistema articolato; ma è un sistema che, fra un lavoratore in regime di TFS e un lavoratore in regime di TFR a parità di inquadramento economico, evita vi sia un diverso imponibile fiscale (da reddito da lavoro) e quindi un diverso reddito netto.Nota su ritenuta del 2,5% e TfrRoma, 26 novembre 2012

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